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INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE E SOCIETÀ IN HOUSE: GLI ULTIMI CHIARIMENTI DEL MIT

Con il recente parere n. 3707 del 2 ottobre 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) è intervenuto per chiarire un tema particolarmente dibattuto: la possibilità per le società in house di riconoscere al proprio personale gli incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 del Codice. L’interrogativo nasce dall’esigenza di comprendere se le società a totale partecipazione pubblica, che operano in affidamento diretto e gestiscono servizi pubblici per conto dell’ente controllante, possano legittimamente erogare tali incentivi, e a quali condizioni ciò sia consentito. La questione è di rilievo poiché gli incentivi alle funzioni tecniche, nati per valorizzare le competenze interne e limitare il ricorso a consulenze esterne, sollevano dubbi interpretativi quando si tratta di soggetti formalmente societari ma sostanzialmente pubblici, come le società in house.

Il contenuto del parere n. 3707/2025 e i richiami giurisprudenziali.

Nel parere in esame, il MIT risponde a una richiesta specifica: sapere se una società totalmente pubblica, affidataria in house e operante come stazione appaltante (cioè responsabile dell’affidamento di lavori, servizi o forniture), sia tenuta ad applicare le disposizioni dell’art. 45 del Codice, riconoscendo gli incentivi al personale che svolge le attività tecniche previste dall’allegato I.10. Il Ministero ha fornito una risposta positiva, ma con limiti ben precisi: se la società in house agisce come stazione appaltante, essa deve rispettare pienamente le regole del Codice dei contratti, compreso l’art. 45, che consente di destinare fino al 2% dell’importo posto a base di gara per compensare il personale interno impegnato in attività tecniche (dalla progettazione alla direzione lavori, dal collaudo alla programmazione). Tuttavia, tali incentivi sono ammissibili esclusivamente per attività connesse a procedure di affidamento a operatori economici terzi. Il MIT richiama, a supporto della propria interpretazione, il parere ANAC n. 36/2024 e la delibera n. 128/2025 della Corte dei Conti - Lombardia, che ribadiscono come la corresponsione degli incentivi debba avvenire nel rispetto dei limiti di accantonamento e previa adozione di regolamenti interni idonei a evitare duplicazioni retributive.

L’esclusione degli incentivi nelle attività di autoproduzione e il principio di immedesimazione organica

Il MIT ha inoltre chiarito che non possono essere riconosciuti incentivi quando le attività tecniche vengono svolte in regime di autoproduzione, cioè all’interno del rapporto diretto tra l’ente controllante (Comune, Regione, ecc.) e la propria società in house. In tali circostanze, infatti, non si configura un vero e proprio rapporto contrattuale tra soggetti distinti, poiché la società in house è considerata come una “longa manus” dell’amministrazione. Ciò significa che, pur avendo personalità giuridica propria, la società agisce come un’articolazione interna dell’ente, priva di terzietà. Tale condizione fa venir meno il presupposto che giustifica l’erogazione degli incentivi, ossia la presenza di una procedura di affidamento verso il mercato. Il principio di “immedesimazione organica”, richiamato anche dalla giurisprudenza contabile, implica che le attività svolte dalla società in house siano imputate direttamente all’ente controllante: non vi è dunque una distinzione soggettiva tale da configurare una stazione appaltante che affida lavori, servizi o forniture a un soggetto terzo. Di conseguenza, le attività tecniche interne – come la progettazione o la direzione lavori eseguite in autoproduzione – non possono essere considerate funzioni tecniche incentivabili.

I limiti applicativi e le conseguenze operative per le amministrazioni

Il parere del MIT sottolinea una distinzione fondamentale: gli incentivi alle funzioni tecniche possono essere riconosciuti al personale delle società in house solo quando queste agiscono in qualità di stazioni appaltanti e partecipano a procedure di gara verso terzi. In tali casi, gli incentivi sono giustificati perché il lavoro svolto dal personale interno sostituisce prestazioni che altrimenti dovrebbero essere affidate al mercato, realizzando così un risparmio di spesa e una valorizzazione delle competenze pubbliche. Al contrario, quando la società in house lavora esclusivamente per il proprio ente controllante, senza ricorrere al mercato, viene meno il requisito della terzietà e quindi la possibilità di riconoscere incentivi. Da ciò discende che le amministrazioni devono adottare una regolamentazione interna chiara, che definisca i criteri di corresponsione e i limiti di accantonamento previsti dall’art. 45, evitando qualsiasi forma di doppia remunerazione o uso improprio delle risorse pubbliche.

In definitiva, il MIT conferma l’applicabilità degli incentivi anche alle società partecipate, ma solo nei casi in cui esse operino in un contesto di effettiva concorrenza e di affidamento a terzi, coerentemente con il principio del risultato e con la finalità originaria della norma di premiare l’efficienza interna nelle procedure di gara.

 

Si allega: parere MIT n. 3707 del 2 ottobre 2025.

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Le risorse finanziarie da destinare all’erogazione degli incentivi ex art. 45 del Codice devono essere determinate con riferimento all’importo dei lavori, forniture e servizi posto a base di gara comprensivo delle eventuali opzioni previste o devono essere determinate con riferimento all’importo posto a base della procedura di affidamento al netto delle eventuali opzioni?

Il MIT ha espresso sul punto apposito parere, ritenendo corretta la seconda alternativa proposta. Dunque, il riferimento deve essere l’importo posto a base della procedura di affidamento al netto delle eventuali opzioni.